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  Titolo II
Ordinamento Strutturale
   
Capo I Organi e loro attribuzioni
 

Art. 7 – Organi

1.Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio, se istituito, il Sindaco, la Giunta comunale, i funzionari incaricati della direzione dei Settori e servizi. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2.Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3.Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4.La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8 - Consiglio comunale

1.Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.Con apposita deliberazione consiliare, assunta con le modalità previste dal comma 4° dell’art. 6 del TUEL 267/2000, può essere istituita la figura del Presidente del Consiglio. Fino all’adozione della stessa le funzioni attribuite dal presente Statuto al Presidente del Consiglio si intendono attribuite al Sindaco.
3.La Presidenza del Consiglio, qualora sia istituita ai sensi del comma precedente, è attribuita ad un consigliere comunale, eletto nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore del regolamento del Consiglio comunale.
4.In caso di assenza del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono esercitate dal Sindaco, ovvero in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal vice sindaco.
5.Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
6.Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.
7.Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principio di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8.Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
9.Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9 - Sessioni e convocazioni

1.L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2.Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, straordinarie tutte le altre.
3.Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4.La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; nel primo caso la convocazione deve essere effettuata entro 24 ore dalla richiesta del sindaco, nel secondo caso la riunione deve tenersi entro 20 gg. e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5.La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri comunali.
6.L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7.L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8.La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta per gli argomenti inseriti in sessione ordinaria, 24 ore prima della seduta per quelli da trattare in sessione straordinaria, ed almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9.Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10.La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 gg. dalla convocazione.
11.Per la validità di ciascuna seduta consiliare è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco, ed in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno sei consiglieri sempre senza computare il Sindaco.
12.In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

1.Entro il termine di 120 gg., decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. La presentazione è preceduta dal deposito presso il Settore Affari Generali, almeno 20 giorni prima della seduta consiliare, del relativo documento programmatico, al fine di consentire ai membri del Consiglio Comunale di intervenire nel programma di governo.
2.Ciascun consigliere comunale nel termine di 8 giorni da quello della notifica al proprio capogruppo consiliare dell’avvenuto deposito può proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche al succitato documento, mediante la presentazione di specifici emendamenti da consegnare al competente Responsabile di Settore. Nella proposta deliberativa di presentazione delle linee programmatiche di mandato il Sindaco dà atto dell’accoglimento o del rispetto degli emendamenti.
3.Il Consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.
4.Il Sindaco di propria iniziativa, sentita la Giunta Comunale, può modificare in qualsiasi momento le originarie linee programmatiche illustrando al Consiglio Comunale le relative variazioni. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti .

Art. 11 Commissioni

1.Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposite deliberazioni, Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.Il funzionamento, la composizione, la nomina dei componenti, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 12 - Consiglieri

1.Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di età.
3.I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, indipendentemente dal tipo di sessione, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

1.I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2.I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
3.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
4.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente statuto.
5.Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati d’ufficio nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo: con riguardo alla maggioranza nel consigliere non appartenente alla Giunta comunale che abbia riportato il maggior numero di preferenze; con riguardo alla minoranza nei consiglieri che si sono candidati alla carica di Sindaco.
2.I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3.E’ istituita presso il Comune di Guardiagrele, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a promuovere la partecipazione delle minoranze alle attività di governo dell’Ente. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 15 Sindaco

1.Il Sindaco è la più alta espressione della comunità cittadina. Nell’esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità. Rappresenta il comune ed è garante dell’integrità territoriale e dei suoi valori e beni ambientali, paesaggistici storici ed artistici.
2.E’ l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei Settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti.
3.La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione.
4.Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5.Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al proprio ufficio.

Art. 16 - Attribuzioni

1.Il Sindaco ha la rappresentanza legale generale dell’ente ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
◦rappresenta in giudizio l’Ente;
◦dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;
◦convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del D.L.gs. n.267/2000;
◦conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
◦nomina e revoca, secondo quanto prevede il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, i funzionari responsabili dei Settori attribuendo o revocando loro i relativi incarichi di direzione, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
◦promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Settori, servizi, uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
2.Quale ufficiale di governo, il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla vigenti disposizioni di legge.
3.Il sindaco esercita tutte le sue funzioni sin dalla data di proclamazione.

Art. 17 - Deleghe del Sindaco

1.Il Sindaco può delegare le sue funzioni, o parte di esse, al Vicesindaco ed ai singoli assessori o consiglieri.
2.Nella delega da redigere per iscritto devono essere chiaramente indicati i settori di attività nell’ambito di materie omogenee.
3.L’atto di delega, che deve recare in calce l’esplicita accettazione del delegato, deve essere comunicato al Consiglio Comunale, alla Prefettura, al Segretario Comunale, al Direttore Generale ove nominato, ed ai responsabili di Settore, nonché affisso all’albo pretorio del Comune. Analoga pubblicità deve essere assicurata ai provvedimenti di revoca e di modifica delle deleghe.
4.Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
5.I singoli assessori esercitano le attribuzioni del Sindaco limitatamente alle materie da questi specificatamente loro delegate.
6.Il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di governo anche al personale comunale, nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 18 - Giunta comunale

1.La Giunta comunale è organo di impulso amministrativo, collabora con il Sindaco al governo del Comune, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.Essa compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3.La Giunta comunale, nell’ambito delle sue competenze, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo puntualmente, sulla base degli atti fondamentali di indirizzo del Consiglio comunale, gli obiettivi e i programmi nonché le loro priorità da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. La Giunta comunale inoltre verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4.In particolare, la giunta è competente a:
◦Disporre l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
◦Introdurre o resistere alle azioni giudiziarie, qualunque si a la magistratura giudicante ed il grado di appello, nominando il legale patrocinatore dell’Ente, e deliberare in ordine alle transazioni;
- Affidare gli incarichi per collaborazioni o servizi di diretto supporto all’attività dell’organo di governo, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento dei contratti

5.La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività contestualmente alla verifica prevista dall’art.10, comma 3 del presente statuto.

Art. 19 - Composizione

1.La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, determinato dal Sindaco, non inferiore a quattro né superiore a sei. La composizione della Giunta Comunale di norma garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi.
2.Gli assessori sono scelti di norma tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio comunale, nel numero massimo di 2, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, residenti nel territorio del Comune da almeno un anno e che abbiano partecipato alla competizione elettorale pur non essendo risultati eletti.
3.Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Nomina della Giunta comunale

1.Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco con proprio decreto e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il provvedimento di nomina deve indicare anche l’ordine di anzianità degli assessori ai fini della surroga in caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco.
2.Il Sindaco, al fine di garantire che la giunta operi almeno nella sua composizione numerica minima, sostituisce gli assessori cessati nel termine di 15 giorni, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
3.Il provvedimento di revoca di uno o più assessori, da parte del Sindaco deve essere motivato.
4.Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
5.Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 21 - Funzionamento della Giunta comunale

1.La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3.Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti, con arrotondamento all’unità superiore.
4.Le decisioni della Giunta Comunale sono assunte a maggioranza dei votanti mediante votazione palese. In caso di parità dei voti viene valutato doppio il voto del Sindaco ovvero dell’assessore che lo sostituisce nella presidenza della seduta.
5.Alle sedute della Giunta comunale partecipano, senza diritto di voto, oltre al Segretario comunale, anche i responsabili dei settori e dei servizi, debitamente convocati, per illustrare gli argomenti relativi a proposte di deliberazione attinenti alle materie di propria competenza
6.Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo che essa all’occasione non disponga diversamente.

Ultimo aggiornamento il: 28/11/2003 11.26.44