Riduzione della base imponibile IMU per fabbricati di interesse storico o artistico
I fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Riduzione della base imponibile IMU per fabbricati dichiarati inagibili o inabitati
I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, a condizione che:
- non devono risultare utilizzati di fatto;
- la riduzione spetta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o di inabitabilità e il non utilizzo effettivo;
- l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
I requisiti di inagibilità sono descritti nell’art. 14 del regolamento IMU
Riduzione della base imponibile IMU per unità immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti di primo grado
Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Riduzione per aree fabbricabili – lotti con possibilità edificatoria ridotta
Al lotto di terreno inferiore al minimo assoluto previsto per l’insediamento dell’edificio dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatorie ridotte o condizionate per l’estensione e/o forma planoaltimetrica del lotto (anche formato da più particelle appartenenti al medesimo possessore), potrà essere applicata una riduzione del 50% del valore. La richiesta, supportata da perizia tecnica asseverata, sarà oggetto di verifica da parte degli uffici competenti. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area o sia oggetto di edificazione dalla data di rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma l’area fabbricabile seguirà i normali criteri di valutazione.
Al lotto di terreno (anche formato da più particelle appartenenti al medesimo possessore) di natura edificabile per il quale si dimostri la totale impossibilità all’edificazione, per ragioni di natura vincolistica (pericolosità elevata o molto elevata del P.A.I. – gravame di uso civico – asservimento ad altro terreno per costruzione) o anche per motivi di oggettiva evidenza rilevabili da una perizia tecnica asseverata, sarà applicata una riduzione del 99% del valore.
Riduzione IMU per pensionati esteri
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Le condizioni per usufruire della riduzione IMU, relativamente ad una e una sola unità immobiliare a uso abitativo:
- essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero: sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere (fonte INPS);
- essere in possesso dell'immobile a titolo di proprietà o usufrutto;
- risiedere in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;
- non locare o concedere in comodato l'immobile.
Rispetto al passato non si tratta di assimilazione all'abitazione principale ma di una riduzione dell'imposta da applicarsi ad un solo immobile ad uso abitativo.
Per attestare di possedere i suddetti requisiti, deve essere presentata la dichiarazione IMU: nella stessa occorrerà barrare la casella "riduzione" ed indicare, nello spazio dedicato alle annotazioni, che ricorrono i requisiti previsti dalla Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48