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  Titolo III
Diritti del Cittadini
   
 

Art. 30 - Consultazioni

1.L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
2.Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 31 - Petizioni

1.Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’ente per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’ente.
3.La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4.Se la petizione è sottoscritta da almeno 10% dei cittadini residenti nella realtà locale di riferimento l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento, salvo motivato ritardo.
5.Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6.Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni

Art. 32 - Proposte

1.Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2.L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, salvo motivato ritardo.
3.Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 33 - Referendum

1.Un numero di elettori residenti non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2.Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
◦statuto comunale;
◦regolamento del Consiglio comunale;
◦piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
◦atti normativi ed attuativi dell’organizzazione amministrativa, tecnica e contabile dell’ente; rapporti di lavoro e sindacali;
◦tributi e bilancio;
◦espropriazione per pubblica utilità;
◦revisione dello Statuto;
◦argomento che sia contrario alla pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazioni dei cittadini per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3.Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4.Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrative già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5.Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6.Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 gg. dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
7.Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8.Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9.Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 34 - Accesso agli atti

1.Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti del Comune e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con le modalità e nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o regolamento che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
6.Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 35 - Diritti di informazione

1.Tutti gli atti del Comune, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato all’interno del Palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle bacheche comunali dislocate sul territorio.
3.L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
4.Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
5.Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 36 - Istanze

1.Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2.La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 gg. dall’interrogazione, salvo motivato ritardo.

Art. 37 - Difensore civico

1.Con apposita deliberazione consiliare può essere istituita la figura del difensore civico.
2.Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Chieti, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3.Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4.La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio o equipollenti. Si intende posseduto il requisito della preparazione, esperienza e competenza giuridico - amministrativa esclusivamente nel caso in cui il candidato alla carica di Difensore civico, per almeno 10 anni, abbia prestato servizio nella Pubblica Amministrazione in posizione direttiva o dirigenziale, senza interruzione del rapporto per motivi penali o disciplinari, oppure abbia svolto o svolga la professione forense per almeno 5 anni.
5.Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
6.Non può essere nominato Difensore civico:
◦chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
◦i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle Comunità Montane, i membri del Comitato regionale di Controllo, i ministri di culto, chi ricopre incarichi all’interno di partiti e/o organizzazioni politiche;
◦i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, Istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
◦chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;
◦chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.
◦Che abbia procedimenti o controversie personali pendenti nei confronti dell’Ente.
7.E’ possibile stipulare apposite convenzioni con altri Enti per l’esercizio delle funzioni proprie del Difensore civico.
8.Nelle more dell’istituzione del difensore civico i cittadini possono adire l’ufficio del difensore civico regionale, a cui questo Comune riconosce facoltà di intervento.

Art. 38 - Decadenza del Difensore civico

1.Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’Amministrazione comunale.
2.La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3.Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
4.In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 39 - Funzione del Difensore civico

1.Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.
3.Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4.Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5.Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 40 - Facoltà e prerogative

1.L’Ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.Il Difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3.Egli inoltre può convocare il responsabile del Settore o del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’Ufficio.
4.Il Difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali, sulla base della loro competenza, le illegittimità riscontrate.
5.Il Difensore civico può altresì, invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa motivatamente opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.E’ facoltà del Difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche dei concorsi, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.

Art. 41 - Relazione annuale

1.Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2.Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
3.La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 60 giorni in Consiglio.
4.Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere allo scopo convocato entro 60 giorni.

Art. 42 - Indennità di funzione

1.Al Difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale nella stessa seduta di approvazione del bilancio nei limiti delle disponibilità previste nel medesimo.

Art. 43 - Diritto di intervento nei procedimenti

1.Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha diritto di essere avvisato del suo avvio ed ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento, con le modalità e nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale di attuazione.