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Titolo VI |
Disposizioni Diverse |
Art. 65 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali 1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione. Art. 66 - Delega di funzioni alla Comunità Montana 1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l’esercizio di funzioni del Comune. Art. 67 - Statuto 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, alle quali devono conformarsi tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dagli organi del Comune medesimo. Art. 68 - Norme transitorie e finali. 1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che si sia ottemperato a tutti i relativi obblighi di legge e nelle forme prevista dalla legge per l’entrata in vigore degli statuti comunali. Dal giorno dell’entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere vigore o applicazione tutte le altre norme legislative, regolamentari o statutarie che la legge preveda cessino di avere vigore o di essere applicate al momento dell’entrata in vigore degli statuti comunali. |