Home { torna alla pagina principale } | torna al menù STATUTO COMUNALE
   
   
  Titolo VI
Disposizioni Diverse
 

Art. 65 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 66 - Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l’esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 67 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, alle quali devono conformarsi tutti gli atti ed i provvedimenti emessi dagli organi del Comune medesimo.
1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità, che ne consentano l’effettiva conoscibilità, entro 15 giorni decorrenti dalla data dell’intervenuta esecutività.

Art. 68 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che si sia ottemperato a tutti i relativi obblighi di legge e nelle forme prevista dalla legge per l’entrata in vigore degli statuti comunali. Dal giorno dell’entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere vigore o applicazione tutte le altre norme legislative, regolamentari o statutarie che la legge preveda cessino di avere vigore o di essere applicate al momento dell’entrata in vigore degli statuti comunali.
2. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, approvano o aggiornano entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto tutti i regolamenti comunali previsti dallo stesso o che siano già stati in precedenza adottati. Fino all’approvazione o all’aggiornamento dei regolamenti comunali, questi seguitano ad applicarsi nelle specifiche materie oggetto dei regolamenti stessi, salvo le norme in essi contenuti immediatamente incompatibili con il presente Statuto e con le leggi di riforma delle autonomie locali.