I certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più rilasciare ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Dall’inizio di quest’anno sono infatti entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445".
A tal proposito, l’art. 15 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano, rafforzandolo, nel solco tracciato dal citato Testo unico, che già prevedeva che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.
Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.
Controllo
Le amministrazioni che hanno ricevuto dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o di atti di notorietà effettuano controlli sulla loro veridicità, chiedendo conferma scritta alle amministrazioni che detengono le corrispondenti informazioni.
Se il controllo viene chiesto da enti privati, questi devono produrre il consenso del dichiarante (la persona che ha firmato l’autocertificazione).
Se le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentano irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all’interessato il quale è tenuto a regolarizzare/completare l’autocertificazione/autodichiarazione, altrimenti il procedimento in cui questa è stata presentata non ha seguito.
Le dichiarazioni sostitutive qui descritte sono quelle previste dal DPR n. 445 del 2000 e possono essere di due tipi:
- Autocertificazioni: dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni riguardanti determinati stati, qualità personali e fatti (elenco).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà NON dirette al comune, la funzione di quest’ultimo è circoscritta all’autenticazione della firma del dichiarante, nei limitati casi in cui questa è espressamente prevista dalla legge
Le dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà):
- hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
- sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, a meno che all’autenticazione della firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si provveda come descritto dall’articolo 21, comma 2, del DPR n. 445 del 2000 (per esempio, richiedendola al pubblico ufficiale in comune - in tal caso, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, l’autenticazione della firma è soggetta al bollo);
- non possono essere utilizzate in luogo di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.